DIMISSIONI DEI PARLAMENTARI
LESSICO POLITICO-ELETTORALE |
Riguardo alle dimissioni dei parlamentari, è da premettere che non sono previste da nessuna norma le dimissioni in massa. In base all’articolo 49, comma 1, del Regolamento della Camera, e dell’articolo 113, comma 3, del Regolamento del Senato, la votazione ha luogo a scrutinio segreto, dal momento che si tratta di una questione riguardante persone. Inoltre, l’art. 67 della Cost. recita che “ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”, quindi nessun partito lo può costringere alle dimissioni.
Pertanto, spetta eventualmente al singolo parlamentare presentare le dimissioni all’ufficio di presidenza, motivando e firmando la propria rinuncia. Il Parlamento vota su ogni singola richiesta nell’ordine in cui si è presentata, per cui i lavori parlamentari potrebbero subire uno stallo per parecchi mesi nel casi di dimissioni di un numero consistente di deputati. Quindi, proprio per il meccanismo automatico che prevede il subentro dei primi dei non eletti, le dimissioni dei parlamentari non provocano né crisi di governo né un vuoto legislativo.
Roberto Brocchini
Ultimo aggiornamento (Sabato 28 Settembre 2013 14:25)