Sistema elettorale Regione Sicilia
SISTEMI ELETTORALI - ITALIA |
Per le elezioni regionali in Sicilia, si vota contestualmente su un’unica scheda il Presidente della Regione e l’Assemblea regionale. Il Presidente della Regione viene eletto al primo turno. Vince il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi.
Nel 2013 l’Assemblea Regionale Siciliana ha revisionato lo Statuto regionale riducendo il numero dei consiglieri regionali portandolo da 90 a 70. Essi durano in carica 5 anni. Il sistema elettorale adottato è misto, a componenti maggioritarie e proporzionali (Legge regionale n. 7 del 2005).
STRUTTURA DELLA VOTAZIONE
Gli elettori riceveranno una sola scheda nella quale potranno votare sia per la lista regionale (il cui capolista è il candidato Presidente della Regione), sia per una lista fra quelle concorrenti nel collegio provinciale. All’interno della lista provinciale è ammesso esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, oppure il nome e il cognome di uno dei candidati della lista prescelta.
È ammesso il voto disgiunto, ossia il voto a un candidato Presidente e, contemporaneamente, a una lista provinciale a lui non collegata.
Se si vota per il solo candidato presidente il voto si estende anche alla coalizione a lui collegata.
Se si vota per una sola lista provinciale il voto si estende anche al candidato presidente (che comprende il listino regionale) collegato a tale lista.
CIRCOSCRIZIONI E LISTE
il collegio elettorale per l’elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.
Il candidato alla Presidenza della Regione è capolista della lista regionale che deve comprendere un numero di candidati pari a 7 (assieme al capolista). Tutti i candidati di una lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza di genere. I candidati delle liste regionali devono essere contestualmente candidati (ad esclusione del capolista) in una delle liste provinciali collegate.
Per l’elezione dell’Assemblea il territorio della Regione è ripartito in un numero di circoscrizioni corrispondenti alle 9 province.
In ogni lista regionale i candidati (dopo il capolista) devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne. In ogni lista provinciale il numero di candidati dello stesso sesso non può eccedere i due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio.
ASSEGNAZIONE DEI SEGGI
Non è previsto un ballottaggio: vince il candidato che prende più voti. Basta un solo voto in più degli avversari per essere eletti Presidente della Sicilia.
Su 70 seggi complessivi, 62 sono eletti con metodo proporzionale su base provinciale, con liste collegate a una lista regionale per la quale è prevista una soglia di sbarramento del 5% dei voti validi a livello regionale. Saranno 16 i deputati eletti nella provincia di Palermo, 13 a Catania, 8 a Messina, 6 ad Agrigento, 5 a Siracusa e Trapani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissetta, 2 a Enna. I seggi verranno assegnati a livello provinciale con il metodo del quoziente Hare e dei più alti resti (con recupero sempre a livello provinciale).
Dei rimanenti 8 seggi, 1 spetta al Presidente eletto, 6 fanno parte della lista regionale del candidato Presidente (con la quale si attribuisce l’eventuale premio di maggioranza per il vincitore delle elezioni). Il seggio residuo spetta al candidato Presidente arrivato secondo nelle preferenze. Il premio di maggioranza può essere assegnato nel limite di 42 seggi (escluso il Presidente). Nel caso la lista o coalizione di liste provinciali collegate alla lista regionale più votata abbia ottenuto meno di 42 seggi, vengono eletti dalla lista regionale bloccata tanti candidati quanti ne occorrono per raggiungere, se possibile, i 42 eletti su 70. Nel caso in cui la lista o coalizione di liste provinciali collegate alla lista regionale più votata abbia ottenuto 42 o più seggi, allora i seggi che non vengono attribuiti a candidati dalla lista regionale più votata (quindi da 1 a 6 seggi) sono ripartiti tra i gruppi di liste di minoranza che abbiano superato lo sbarramento del 5% dei voti validi a livello regionale.
Quattro sono gli scenari possibili:
1) La coalizione collegata al Presidente eletto ottiene nei collegi provinciali un numero di seggi pari o superiore a 42: in tal caso non saranno eletti candidati della lista regionale, ma i 7 seggi saranno redistribuiti tra le liste di minoranza che hanno superato lo sbarramento.
2) La coalizione collegata al Presidente eletto ottiene al proporzionale un numero di seggi compreso tra 35 e 41: risulterà eletto un numero di componenti della lista regionale che consente alla maggioranza di ottenere 54 seggi in Assemblea (oltre al Presidente), mentre i seggi eventualmente residui saranno distribuiti alle liste di minoranza.
3) Se la coalizione collegata al Presidente eletto ottiene nei collegi provinciali tra 29 e 35 seggi, risulteranno eletti tutti i componenti del “listino” e la coalizione vincente avrà comunque garantita una maggioranza di almeno 36 seggi (compreso il Presidente).
4) Se invece la coalizione collegata al Presidente eletto ottiene meno di 28 seggi nella parte proporzionale, i 7 seggi della lista regionale saranno tutti assegnati, ma ciò non sarà sufficiente ad assicurare una maggioranza assoluta (36 seggi).