Sistema elettorale Regione Veneto
SISTEMI ELETTORALI - ITALIA |
LEGGE ELETTORALE REGIONE VENETO
Con la nuova legge elettorale approvata dal Consiglio regionale veneto nel gennaio del 2015, i consiglieri regionali passano da 60 a 49 (oltre al presidente eletto e al candidato presidente miglior perdente). Inoltre è stato introdotto il limite di due mandati per il presidente, gli assessori e i consiglieri regionali.
STRUTTURA DELLA VOTAZIONE
Gli elettori potranno votare sia per i candidati Presidenti, sia per i propri rappresentanti in Consiglio regionale. Se si vota per il solo candidato presidente il voto si estende anche alla coalizione a lui collegata. Se si vota per una sola lista provinciale il voto si estende anche al candidato presidente collegato a tale lista.
È ammesso il voto disgiunto, cioè il voto a un candidato Presidente e, contemporaneamente, a una lista provinciale a lui non collegata.
L’elettore, nel caso in cui decida di votare per una lista, può esprimere un voto di preferenza (scrivendo il cognome, oppure il nome e il cognome).
CIRCOSCRIZIONI E LISTE
le liste dovranno essere composte in misura eguale da candidati di sesso maschile e femminile, alternati tra loro (il 50% dei candidati di ciascuna lista dovrà essere di un genere);
a livello provinciale, le liste di ogni partito saranno composte da un numero di candidati pari ai consiglieri da eleggere in ogni circoscrizione; è stata però introdotto un correttivo per le Province di Belluno e Rovigo che essendo meno popolose si trovano a eleggere un minor numero di consiglieri. In queste Province il numero di candidati per ogni lista potrà arrivare fino a 5 (in modo da rendere possibili eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o impedimenti degli eletti);
ASSEGNAZIONE DEI SEGGI
Non è previsto un ballottaggio: vince il candidato che prende più voti. Basta un solo voto in più degli avversari per essere eletti governatori del Veneto.
Premio di maggioranza: se la coalizione raggiunge almeno il 50% dei voti avrà il 60% dei seggi; se raggiunge un numero di voti compreso tra il 40% e il 50% avrà il 57,5% dei seggi; se ha ottenuto meno del 40% dei voti, avrà il 55% dei seggi.
Soglia di sbarramento: sono ammesse al riparto dei seggi sia le coalizioni (insieme di partiti che appoggiano lo stesso Presidente) che ottengono il 5 % dei voti validi, sia le le liste coalizzate (gruppo di liste presentate in più province con lo stesso simbolo) che hanno ottenuto il 3% dei voti di lista.
NUMERO DEI SEGGI |
STRUTTURA DELLA VOTAZIONE |
CIRCOSCRIZIONI |
SOGLIE DI SBARRAMENTO |
FORMULA ELETTORALE |
49 (più uno riservato al Presidente eletto ed uno al candidato arrivato secondo) |
Possibilità del voto disgiunto; è ammesso il voto di preferenza per un solo candidato. |
Plurinominali a livello provinciale |
5% dei voti validi per le coalizioni. La soglia non si applica qualora la coalizione sia composta da almeno un gruppo di liste che ha superato il 3% dei voti validi espressi a favore delle liste. |
Per il Presidente si applica il sistema del first past the post. Se il candidato Presidente ottiene almeno il 50% dei voti avrà il 60% dei seggi; se raggiunge un numero di voti compreso tra il 40% e il 50% avrà il 57,5% dei seggi; se ha ottenuto meno del 40% dei voti, avrà il 55% dei seggi. Per il Consiglio i seggi sono assegnati con il metodo D’Hondt
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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 27 Maggio 2015 11:16)